E’ nullo il trust nel quale sia assente il tratto caratteristico proprio dell’istituto costituito dal trasferimento a terzi dei beni costituiti in trust al fine di vincolarne la destinazione alla soddisfazione dell’interesse programmato.
Il requisito della meritevolezza che caratterizza il vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter c.c. presuppone l’altruità dell’interesse che non deve, pertanto, essere riferibile a colui che il vincolo istituisce.
Così ha deciso il Tribunale di Bergamo con la sentenza 4/11/2015
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