Tribunale Bologna – 18 marzo 2015
accoglie la domanda per revocatoria ordinaria promossa dal creditore nei confronti dei fidejussori che hanno conferito in un trust i propri beni immobili. Il giudice ritiene che il trust si presti ad effetti distorti ed abusivi in frode ai creditori e che nel caso in esame vi siano i presupposti dell’articolo 2901 c.c. – sussistenza del credito anteriore alla istituzione del trust, il pregiudizio alle ragioni del creditore nonchè consapevolezza dei convenuti rispettivamente soci e amministratore della società debitrice principale, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore – e pertanto dichiara inefficace nei confronti della banca creditrice l’atto di costituzione del trust.
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