legittimo l’affido condiviso con residenza del figlio in un altro Comune se il coniuge mette a disposizione dell’altro genitore una casa presso cui stare insieme al figlio nei periodi di frequentazione; il provvedimento non è restrittivo della libertà personale quando è adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione del minore con entrambi i genitori
Cass. civile ordinanza 4258/2020
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