Addebito della separazione al coniuge che tradisce con un collega di lavoro, tanto più se il fatto è noto e suscita imbarazzo con parenti e conoscenti.
Il Tribunale di Roma (sentenza n. 3226/2013) torna sull’addebito della separazione al coniuge nel caso di violazione dell’obbligo di fedeltà, specificando che, affinchè ci sia separazione per colpa, occorre che sia stato posto in essere un comportamento contrario ai doveri matrimoniali (nella specie, quello di fedeltà) ma anche che sia accertato che a tale comportamento è causalmente ricollegabile l’intollerabilità della convivenza che si è creata, presupposto, quest’ultimo, della separazione.
Quindi, nel caso di tradimento, la separazione potrà essere addebitata al coniuge colpevole solo se la relazione extraconiugale, quand’anche dapprima nascosta e poi resa nota all’altro, sia stata di per sè la causa della situazione di intollerabilità della convivenza; e ciò anche tenuto conto che il tradimento lede la dignità del coniuge che lo ha subito, soprattutto se noto nell’ambiente frequentato normalmente dalla famiglia.
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