Spese straordinarie: non sussiste onere di previa informazione e concertazione

La revoca dell’assegnazione della casa non implica automaticamente diritto all’assegno divorzile
7 maggio 2023
No all’adozione se i nonni sono disponibili
7 maggio 2023

 

In tema di separazione personale (ma anche tra genitori naturali, ex articolo 337 bis Cc), non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cosiddette “straordinarie”, fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

Cass. civile ordinanza 11724, sezione Prima del 04-05-2023

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi