In materia di sottrazione internazionale di minori, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, l’opposizione al rimpatrio manifestata dal minore dotato di capacità di discernimento deve essere oggetto di un’attenta e approfondita valutazione da parte dell’autorità giudiziaria, non potendo essere disattesa sulla base di mere presunzioni di condizionamento da parte del genitore autore della sottrazione.
Il giudice è tenuto ad accertare, anche mediante ulteriori approfondimenti istruttori successivi all’ascolto, il grado di maturità del minore, l’autenticità e l’autonomia della volontà espressa, nonché la concretezza e la verificabilità delle ragioni poste a fondamento del rifiuto. La volontà contraria al rientro, ove chiara, motivata e non generica, non può essere considerata irrilevante per il solo sospetto di una manipolazione genitoriale non suffragata da elementi concreti.
Il superiore interesse del minore può giustificare una decisione difforme dalla volontà manifestata, ma soltanto all’esito di un esame approfondito delle circostanze del caso concreto e sulla base di una motivazione adeguata, che dia conto delle ragioni per le quali il rientro debba essere disposto nonostante l’opposizione.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 7 ottobre 2026, n. 26388
La controversia riguarda due sorelle, nate rispettivamente nel 2014 e nel 2016, figlie di genitori divorziati, aventi cittadinanza italiana, statunitense e tedesca.
Nel giugno 2025 la madre aveva condotto le bambine dagli Stati Uniti in Italia, inizialmente per un soggiorno estivo, comunicando al padre l’intenzione di riportarle negli Stati Uniti entro la fine dell’estate. Successivamente, tuttavia, aveva manifestato la volontà di trattenersi stabilmente in Italia con le figlie.
Il padre aveva quindi attivato la procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1980, chiedendo il rimpatrio delle minori per sottrazione internazionale.
Il Tribunale per i minorenni di Trieste, dopo avere disposto accertamenti dei servizi sociali e della neuropsichiatria infantile e proceduto all’ascolto delle bambine, aveva ordinato il loro immediato rientro negli Stati Uniti, prevedendo un percorso preparatorio con il coinvolgimento dei servizi competenti.
Nel corso dell’audizione, entrambe le minori avevano espresso una marcata volontà di rimanere in Italia e di non tornare negli Stati Uniti dal padre.
Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto tale opposizione non decisiva, reputandola riconducibile alla conflittualità genitoriale e al possibile condizionamento materno, anche in considerazione della giovane età delle bambine.
La madre proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, contestando, tra l’altro, l’individuazione della residenza abituale delle figlie, l’effettivo esercizio del diritto di affidamento da parte del padre, la mancata considerazione dei rischi connessi al rimpatrio e, soprattutto, l’irrilevanza attribuita alla volontà espressa dalle minori.
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili quattro motivi, in quanto diretti a ottenere una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, ma ha accolto il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja.
Richiamando la propria giurisprudenza, e in particolare Cass., Sez. Unite, n. 5237/2014, la Suprema Corte ha ribadito che l’ascolto del minore capace di discernimento non assolve una funzione meramente conoscitiva, ma impone al giudice di attribuire effettivo rilievo alle sue determinazioni, che possono rappresentare l’espressione di un autentico progetto di vita.
La Corte ha censurato il decreto impugnato per non avere chiarito se le bambine avessero raggiunto un grado di maturità sufficiente a comprendere il significato e le conseguenze del loro rifiuto, né avere adeguatamente approfondito l’autenticità della volontà manifestata.
Ha quindi cassato il decreto con rinvio al Tribunale per i minorenni di Trieste, in diversa composizione, disponendo che il giudice proceda, in tempi molto brevi, a una nuova audizione delle minori e a ulteriori accertamenti istruttori.
In particolare, il Tribunale dovrà verificare la capacità di discernimento delle sorelle, la persistenza della loro opposizione al rimpatrio, la genuinità delle motivazioni addotte e l’eventuale esistenza di elementi concreti idonei a smentirne l’autonomia, tenendo conto del loro superiore interesse.
Il principio centrale della pronuncia è che la volontà del minore capace di discernimento non costituisce un diritto di veto sul rimpatrio, ma neppure può essere neutralizzata attraverso il generico richiamo alla conflittualità genitoriale o a un presunto condizionamento psicologico.
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