Nel caso in cui la persona da assistere non abbia alcuna capacità residua, deve ricorrersi allo strumento della interdizione, non potendo trovare applicazione l’istituto della amministrazione di sostegno, in quanto detta misura non può prescindere dalla collaborazione del soggetto debole, nella specie del tutto assente.
Trib. Savona, sent., 24 febbraio 2021 – Pres. Princiotta, Giud. Est. Passalalpi |
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