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Il consenso per le iscrizioni scolastiche ha effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso stesso; i genitori, pertanto, devono poter rinnovare il loro consenso a ogni mutamento di ciclo, non potendo ritenersi vincolati al consenso espresso per tutto il percorso di studi del figlio, qualora la struttura abbia classi di istruzione di diverso grado. In tale prospettiva, in ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione del figlio minore alla scuola privata o a quella pubblica, la scelta del Tribunale – in disparte ogni valutazione sulla validità dell’offerta formativa – non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblico in ragione del suo carattere gratuito e laico. 


Trib. di Roma, sez. I, 28 dicembre 2022.

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