Quando l’iscrizione del figlio nella scuola privata (nella specie si trattava di un’Università privata come la Bocconi) sia frutto dell’autonoma iniziativa di uno solo dei genitori, questi non può pretendere, in automatico, il rimborso dei costi relativi a detta iscrizione da parte dell’altro.
Sussiste, pertanto, a carico del genitore non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Il legislatore ha voluto controbilanciare l’instabilità del vincolo tra i genitori, rafforzando il loro comune coinvolgimento nei rapporti con il figlio ed imponendo ad essi, in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui siano separati o divorziati, un dovere di concordare l’indirizzo della vita familiare nel quale è incluso anche il dovere di concertazione delle spese straordinarie.
Tribunale di Novara, sentenza 1° giugno 2022,n.324
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