Con la sentenza 17636 del 2012 la Suprema Corteafferma che, nella ripartizione del trattamento economico di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite del de cuius, oltre alla durata dei rispettivi matrimoni, è legittima la valutazione di ulteriori parametri, quali la convivenza more uxorio anteriore al secondo matrimonio e le differenti condizioni economiche delle superstiti. Due sono gli orientamenti giurisprudenziale in materia di ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite: il primo attribuisce rilievo determinante alla lettera dell’art. 9 della L. 898/1970, per cui il giudice, nel liquidare le quote di spettanza di ciascuno, deve attenersi al solo criterio matematico della durata legale dei rispettivi matrimoni.
Tuttavia,la Cortecostituzionale, con la sentenza 419/1999, ha affermato il principio per cui, nella ripartizione della pensione di reversibilità, può ricorrersi anche ad ulteriori elementi, correlati alla finalità previdenziale che sorregge il diritto in questione, da utilizzarsi eventualmente quali correttivi del semplice criterio temporale della durata del matrimonio quando la sua applicazione conduca ad esiti iniqui.
Pertanto il criterio della durata del matrimonio è necessario ma non esclusivo, potendosi applicare correttivi di carattere equitativo con discrezionalità, tra i quali la durata dell’eventuale convivenza ante matrimonio con il coniuge superstite.
Nel caso all’esame della Corte che si commenta, è stato ritenuto che legittimamente il giudice d’appello avesse applicato dei criteri correttivi rispetto a quello legale, valorizzando, in particolare, la durata del primo matrimonio, avuto anche riguardo alla circostanza che, nonostante la separazione, per un lungo periodo di tempo il de cuius non aveva chiesto il divorzio. Ma era stata considerata anche la durata della convivenza more uxorio antecedente alle seconde nozze, oltre alla differenza tra le condizioni economiche delle ex coniugi, giungendo così, in applicazione di tutti i citati criteri, alla ripartizione delle quote di pensione di reversibilità della ex coniuge e di quella superstite nella misura del 50% ciascuna
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