Il coniuge collocatario ha diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne, anche se quest’ultimo ha rinunciato espressamente al contributo. Il genitore è titolare di un diritto iure proprio perché l’obbligo di mantenere la prole non cessa con la maggiore età. Ciò che viene in rilievo è la constatazione della non autosufficienza economica del giovane.
Il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, “iure proprio” a ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e, in via concorrente, con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest’ultimo, del diritto al mantenimento. L’eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto (che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c.) non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico – soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell’assegno.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, ordinanza n. 32529/2018.