Rinuncia del figlio maggiorenne all’assegno non ha effetto per il genitore collocatario

Assegni famigliari come convivente…si perde il mantenimento
20 dicembre 2018
Ascolto del minore dodicenne sempre obbligatorio
20 dicembre 2018
Il coniuge collocatario ha diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne, anche se quest’ultimo ha rinunciato espressamente al contributo. Il genitore è titolare di un diritto iure proprio perché l’obbligo di mantenere la prole non cessa con la maggiore età. Ciò che viene in rilievo è la constatazione della non autosufficienza economica del giovane.
Il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, “iure proprio” a ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e, in via concorrente, con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest’ultimo, del diritto al mantenimento. L’eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto (che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c.) non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico – soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell’assegno.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, ordinanza n. 32529/2018.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi