L’eventuale rinuncia del figlio (che abbia raggiunto l’indipendenza economica) al mantenimento anche se formulata per iscritto e datata, non produce effetti per il genitore affidatario: si tratta infatti di un diritto “indisponibile”. Solo il giudice può quindi valutare cosa è meglio per il ragazzo e non quest’ultimo stesso, le cui scelte potrebbe essere soggette a varie forme di persuasione e agli slanci istintivi dovuti all’affetto familiare.
Di recente, Cassazione ord. n. 32529/2018 del 14.12.2018.
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