Deve attribuirsi rilevanza alla volontà del minore quando la stessa è esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva», in special modo quando si tratta di cosiddetti “grandi minori”, laddove è emersa con chiarezza la volontà del ragazzo di proseguire gli studi all’estero e il trasferimento negli Stati uniti d’America ha consentito il superamento della situazione di stallo nella quale si trovava il minore – con rifiuto di uscire dalla sua camera e riduzione al minimo dei contatti sociali, con completa interruzione della frequenza scolastica – e il raggiungimento di eccellenti risultati scolastici con la perfetta integrazione, anche sociale, nel college
Tribunale di Roma, sentenza 7201, sezione Prima del 14-05-2020