Riforma del diritto di famiglia
il nuovo art. 337-sexies del codice civile non impedisce al genitore collocatario di
trasferire la residenza, sottoponendolo semplicemente all’obbligo di comunicare all’altro genitore il
cambio di residenza, pena il solo risarcimento del danno verificato a causa della difficoltà di
rintraccio.
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