Ove l’acquirente acquisti non gratuitamente e all’esito della instaurazione di un rapporto fiduciario rendendo inverosimile il fatto di non essere a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, deve ritenersi fondata l’azione revocatoria dell’alienazione.
[Nella fattispecie, la debitrice aveva trasferito alla propria badante la nuda proprietà dell’unico immobile di sua proprietà, in cambio dell’impegno dell’acquirente a prestarle assistenza per gli anni a venire. La Corte ha ravvisato l’assenza dello spirito di liberalità in relazione all’obbligo di assistenza morale e materiale assunto dall’acquirente; e, in considerazione del fatto che tale attività costituiva la prosecuzione dell’assistenza prestata già in passato, ha dedotto che quest’ultima non potesse non essere a conoscenza nel dettaglio della situazione anche patrimoniale della persona che si obbligava ad assistere
Cassazione civile, sez. VI, 20 Luglio 2018, n. 19449
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