la revisione dell’assegno per i figli postula “non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale“. Tali principi che, nei rapporti patrimoniali relativi ai procedimenti di divorzio, trovano il proprio fondamento normativo nell’art. 9 L. n. 898/1970, e nei procedimenti di separazione nell’art. 156 ult. comma cod. proc. civ., “devono, altresì, applicarsi anche nella disciplina dei rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio, e ciò anche alla luce dell’entrata in vigore del Dlgs n. 154/2013, che ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione”.
Cassazione civile , ordinanza 18608/2021
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