Nel procedimento per la reintegrazione della quota riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare l’asse ereditario -mediante la riunione fittizia-, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso; tale integrazione, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene -riferito al momento dell’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali- cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l’esatto equivalente.
Cass. civile, sez. II, ordinanza 22/9/2025, n. 25884
altalex.com