E’ colpevole per il reato di sottrazione agli obblighi di assistenza familiari il coniuge che si sottragga volontariamente al mantenimento dell’altro pur potendovi provvedere. . Non è punibile pertanto chi non riesce a far fronte al pagamento a causa delle «precarie condizioni economiche». Tali circostanze «escludono la riconducibilità dell’inadempimento alla indicata volontà». Dunque, quando il mancato versamento dell’assegno di mantenimento alla moglie esprime una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto l’avente diritto anche in costanza di matrimonio non ci può essere alcuna condanna penale
Lo ribadisce Cass. penale sent. n. 25246/18 del 5.06.2018
Affinchè il reato sussista il coniuge:
- non deve trovarsi in una condizione di assoluta incapacità economica per far fronte ai propri obblighi;
- non deve versare l’assegno di mantenimento o lo versa in misura inferiore a quella stabilita e ciò non consente all’ex moglie di soddisfare le sue esigenze di vita primarie.
Diverso il caso in cui si ometta di mantenere i figli minori.
lo stato di bisogno del minore è presunto, salvo i casi in cui egli abbia personali autonome risorse economiche o finanziarie sufficienti in grado di permettere a chi ne ha il contingente affidamento l’utilizzazione finalizzata all’autonomo sostentamento.
il genitore risponde dell’illecito penale se si limita a dichiarare una semplice difficoltà finanziaria senza però provare l’incapacità assoluta di adempiere all’obbligo di assistenza o se si si limita a dedurre il suo stato di disoccupazione senza comprovare la presenza di difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica.