Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice per l’integrazione del contradditorio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2021, n. 25340
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