Pignoramento del TFR o indennità di fine rapporto anche se solo accantonato

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Si può pignorare il TFR accantonato in azienda o in un fondo di previdenza complementare. Condizione necessaria e sufficiente per eseguire il pignoramento presso terzi è che il debitore abbia maturato il diritto a percepire la somma. Secondo la Corte di Cassazione il diritto al TFR e all’indennità di fine rapporto scatta di volta in volta quando si matura il diritto ai ratei, anche se le somme non vengono materialmente versate al dipendente se non dopo la cessazione del contratto di lavoro: le quote accantonate del Tfr hanno una «potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo e liquido di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità».

 Cass. ord. n. 19708/18 del 25.07.2018.

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