Con ordinanza 18777/2018 , la Corte di cassazione ha affermato che il provvedimento di rimozione del genitore dall’amministrazione dell’impresa del minore ex art. 334 cod. civ. può essere adottato solo in presenza di concreti atti di mala gestio, oggettivamente idonei ad arrecare un sicuro pregiudizio al patrimonio del minore, non essendo sufficiente ad integrare il presupposto legittimante il provvedimento inibitorio una mera situazione di potenziale pericolo, fondata sulla supposizione di un effetto pregiudizievole, frutto della convinzione personale del ricorrente.
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