La pensione di reversibilità può essere ripartita in parti uguali tra ex coniuge e nuoco coniuge del defunto.
In materia di pensione di reversibilità, nella determinazione della quota di spettanza dell’ex coniuge del defunto – titolare di pensione – si deve sì tenere conto del criterio della durata dei matrimoni ma va anche valutata la eventuale esistenza di criteri correttivi (convivenza prematrimoniale, entità dell’assegno divorzile, condizioni economiche e personali) ed è quindi possibile pervenire a una sostanziale equiparazione delle parti in conflitto nella attribuzione di tali indici di valutazione ulteriori.
Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n.23102 del 30/10/2014
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