I patti prematrimoniali sono accordi stipulati tra futuri coniugi prima del matrimonio, con cui si disciplinano in anticipo gli effetti patrimoniali di una eventuale crisi (separazione o divorzio).
In altri ordinamenti sono molto diffusi; in Italia, invece, la loro validità è più limitata.
Nel nostro ordinamento non esiste una disciplina organica dei patti prematrimoniali.
Essi si collocano tra:
👉 Per questo motivo, la giurisprudenza è stata tradizionalmente molto restrittiva.
In particolare, sono stati ritenuti nulli:
La Cassazione ha fondato questo orientamento su due principi fondamentali:
Nessuno deve essere “condizionato economicamente” nella scelta di separarsi o divorziare.
L’assegno di mantenimento o divorzile:
👉 Per questo non può essere validamente “predeterminato” o rinunciato in anticipo
Negli ultimi anni si registra una maggiore apertura.
Oggi possono essere validi alcuni patti prematrimoniali, ma solo a precise condizioni.
👉 Ad esempio: previsione del trasferimento di un immobile in caso di separazione.
Restano nulli o inefficaci:
Anche quando l’accordo è astrattamente valido, spesso:
👉 In ambito familiare, l’autonomia privata non è mai assoluta.
✔ I patti prematrimoniali non sono vietati in assoluto
❗ Ma non possono regolare liberamente separazione e divorzio
✔ Sono validi solo se:
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