Una volta acclarata la consapevolezza del concepimento e della nascita da parte del convenuto, quanto alla prova del danno, è la stessa privazione della figura genitoriale paterna, quale ineludibile punto di riferimento nelle diverse fasi evolutive della crescita del figlio, ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana, la cui prova può essere offerta sulla base anche di soli elementi presuntivi: ne consegue la piena legittimità del ricorso alle presunzioni semplici, nell’assolvimento dell’onus probandi, che si giustifica in considerazione della peculiare tipologia di danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sé della lesione.
Trib. Bari, sentenza 1505 del 21-04-2023
cassazione.net