Solo situazioni di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà, di un componente del nucleo familiare, anche a prescindere dall’esistenza da un rapporto di coniugio, imputabili ad un altro componente del gruppo medesimo giustificano l’adozione di un ordine di protezione. Il giudice civile nel caso di specie ha rigettato il ricorso avanzato dalla ricorrente poichè non ha ritenuto la sussistenza di un “grave pregiudizio” come richiesto dall’art. 342 bis cod. civ., norma che parrebbe limitare il (penetrante) intervento del giudice civile ai soli casi di condotta violenta, posta in essere dal coniuge o dal convivente, a danno dell’altro coniuge o convivente.
Trib. Bologna decreto 1 agosto 2020
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