È legittimo porre a carico dei nonni una parte dell’assegno di mantenimento del nipote – nel caso disabile – se la madre e i suoi genitori non riescono da soli a coprire le spese, mentre il padre non ha mai versato il dovuto.
“l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”. L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori -, “è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.
Nel caso di specie, la situazione economica della madre, che guadagna circa 1.100,00 euro mensili, è stata ritenuta “insufficiente a far fronte alle esigenze de minore, perché è malato e necessita di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita
Corte di cassazione, ordinanza n. 14951 del 11 luglio 2020