Spesso ci si chiede se ci siano obblighi per familiari e discendenti nei confronti di una persona con limitata autonomia, che debba corrispondere gli alimenti, quali siano i doveri morali e come sono regolati i rapporti con l’assistenza pubblica.
Gli obblighi che i familiari di persone incapaci sono tenuti ad assumere si distinguono tra doveri materiali e doveri morali. Le norme di riferimento sono:
Artt. 404 ss., 433, 441, 443 cod civ
Artt. 570, 591 cod pen
1) Obbligo alimentare nei confronti di persone incapaci
Consiste nell’obbligazione di prestare aiuto economico alla persona che versa in stato di bisogno da parte di chi vi è legato da particolari vincoli familiari. Il diritto agli alimenti comprende gli alimenti naturali, quali vitto, alloggio, cure mediche, e i doveri civili, collegati ai bisogni di natura morale e sociale. Esso è espressione di un vincolo di solidarietà familiare fondato sul principio della vicinanza e dell’intimità dei rapporti familiari.
Soggetti obbligati per legge alla corresponsione degli alimenti: (art. 433 cod. civ.): NELL’ORDINE: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali e adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
E’ evidente che rileva l’intensità del vincolo di parentela o di affinità tra alimentato e alimentando.
Il primo chiamato a provvedere è il coniuge, poi i genitori. In mancanza dei genitori, sono chiamati a rispondere dell’obbligazione alimentare gli ascendenti prossimi o naturali e gli adottanti. Seguono alcuni affini, quali, i generi e le nuore, i suoceri e le suocere. (l’affinità è il rapporto intercorrente tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge).
L’ultimo posto nell’elenc0 dell’art. 433 c.c. è occupato dai fratelli e dalle sorelle, infatti a norma dell’art. 439 c.c. tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti solo nella misura dello stretto necessario.
2) Concorso di obbligati e modalità di somministrazione
L’art. 441 c.c. prevede, al comma 1, che: «se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche».. In caso di concorso tra più obbligati viene ribadito il principio della proporzionalità della prestazione alimentare alle condizioni economiche degli obbligati. Ne deriva che ciascun obbligato sarà chiamato a corrispondere l’importo relativo alla sua quota, senza poter essere condannato al pagamento di una quota altrui.
3) Modalità di somministrazione.
Gli alimenti sono chiesti da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, e sono assegnati in proporzione al bisogno appunto di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi li deve somministrare (art. 438 c.c.). Mutando le condizioni economiche di chi somministra o di chi riceve gli alimenti, l’autorità giudiziaria può provvedere per la cessazione, riduzione, aumento, secondo le circostanze (art. 440 c.c.).
L’obbligo alimentare può essere adempiuto, a scelta del soggetto tenuto, median te assegno periodico ovvero accogliendo e man tenendo nella propria casa colui che ne ha di ritto (art. 443 c.c.). L’autorità giudiziaria può intervenire a determinare il modo di somministra zione, e quindi, secondo alcune interpretazioni, eventualmente prevedere che il soggetto ob bligato, anche contro la sua volontà, accolga in casa il congiunto che ne ha diritto.
Se sorgono conflitti tra gli obbligati sulla distribuzione dell’obbligazione o le modalità di somministrazione, decide il Giudice tenendo conto dell’esigenza di soddisfare i bisogni dell’incapace arrecando il minor sacrificio per gli obbligati
4) i modi di somministrazione
l’obbligo alimentare può essere adempiuto, a scelta del soggetto tenuto, median te assegno periodico ovvero accogliendo e man tenendo nella propria casa colui che ne ha di ritto (art. 443 c.c.).
5) Gli obblighi familiari e l’assistenza sociale: il particolare caso degli anziani
Ai sensi dell’art. 2 Cost., tutti i cittadini hanno un obbligo di solidarietà anche se le funzioni assistenziali spettano allo Stato. Il dovere primario resta tuttavia in capo ai familiari.
Questione: le amministrazioni ospedaliere e comunali non possono rivalersi nei confronti dei parenti per il recupero delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti. Spetterà solo a chi è privo di mezzi di sostentamento, seppure destinatario di prestazio ni pubbliche, decidere se agire o meno nei confronti dei familiari obbligati per gli alimenti.
6) Obbligo dei familiari alla cura dell’incapace
Gli obblighi dei familiari nei confronti di un parente incapace sono principalmente morali: rileva quindi il dovere di cura.
Nell’ambito della famiglia la cura dell’incapace è avvertita come dovere essenzialmente morale. Si tratta quindi di un’obbligazione naturale, non c’è, in altre parole, un obbligo giuridico (salvo, ad esempio, nei confronti dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)
7) Amministrazione di sostegno
Per la cura degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti con limitata autonomia, non in grado di provvedere ai propri bisogni anche solo temporaneamente, esiste l’amministratore di sostegno, introdotto con la L.6/2004. Viene nominato dal Giudice Tutelare su ricorso.
L’amministratore può essere scelto dallo stesso beneficiario o dal giudice tutelare che dovrà preferire, ove possibile, il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. DIversamente potrà essere scelto un soggetto esterno alla famiglia, come, ad esempio, un avvocato.
8) Rilevanza penale della violazione degli obblighi gravanti sui familiari delle persone con limitata capacità e autonomia
L’art. 570 cod. pen. dall’art. 570 c.p. punisce chi fa mancare ai discendenti di età minore, gli inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato i mezzi di sussitenza. Mezzi di sussistenza sono cosa diversa dagli alimenti (art. 433 c.c.): riguardano infatti ciò che è strettamente necessario alla vita, a prescindere dalle condizioni sociali degli aventi diritto, come il vitto, l’abitazione, i medicinali. Nella nozione di alimenti rientra, invece, oltre a tutto ciò che attiene ai mezzi di sussistenza, anche ciò che è soltanto utile alla condizione dell’alimentando e proporzionale alla disponibilità dell’obbligato.
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