La Corte di Cassazione (sent. 788/2017) si è nuovamente pronunciata a margine dell’accordo sottoscritto da due coniugi in sede di separazione e avente ad oggetto la rinuncia preventiva al futuro assegno di divorzio: nella specie, le parti avevano stabilito che il marito avrebbe trasferito alla moglie la sua quota di comproprietà di alcuni immobili e lei non avrebbe avanzato pretese circa l’assegno. Erano stati, poi, instaurati due diversi giudizi: il primo, su iniziativa della signora, finalizzato a ottenere la pronuncia di divorzio e la fissazione dell’assegno di mantenimento; il secondo, promosso dal marito, mirava a dare seguito a quanto stabilito nell’accordo. I procedimenti erano stati riuniti e in primo grado il Tribunale aveva accolto le istanze della moglie, accordandole una certa somma mensile.
La Corte di appello ha successivamente qualificato come nullo l’accordo per illiceità della causa nella parte in cui condizionava il trasferimento alla rinuncia preventiva al futuro assegno.
La Cassazione riafferma con forza la sua indisponibilità, ribadendo che i contratti stipulati dai coniugi o futuri tali in previsione dell’eventuale crisi, aventi ad oggetto la disciplina del mantenimento, sono nulli per illiceità della causa, stante l’intrinseca componente assistenziale, concludendo che nel caso in esame non appare coercibile la volontà della signora volta a ottenere l’assegno anziché la proprietà immobiliare. I giudici precisano che ella non ha, però, il diritto di vedersi attribuiti sia l’assegno sia la proprietà.
fonte: rivistafamilia.it
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