Gli ostacoli pratici non devono impedire al figlio minore e al genitore non convivente di mantenere la relazione. VA sempre privilegiato l’affidamento condiviso , perché concretizza la tutela più completa di una serena ed equilibrata crescita del figlio.
E’ compito del giudice di merito e dei servizi sociali attivarsi per rimuovere le questioni materiali che ostacolano il mantenimento della relazione.
Nel caso esaminato, gli ostacoli al mantenimento della relazione familiare tra padre e figli sono legati a questioni pratiche (domicilio in città diverse e lavoro con turni di reperibilità del padre) ed economiche. La Cassazione ritiene che fosse compito del giudice di merito e dei servizi sociali, una volta rilevati alcuni ostacoli materiali che si frapponevano a un adeguato mantenimento della relazione tra padre e figlia, attivarsi per rimuoverli, ma non era stato fatto: il servizio sociale ha organizzato incontri senza tenere conto delle difficoltà logistiche ed economiche del padre, né è stato offerto a padre e figlia un adeguato e mirato supporto psicologico, in vista del ripristino degli incontri.
Cass. civile ordinanza 35253 del 18 dicembre 2023
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