L’accertamento che non vi è stata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio o che l’inosservanza di essi si è innestata in un rapporto già esaurito, esclude alla radice la sussistenza del danno ingiusto sul quale si fonda la pretesa risarcitoria. L’assenza di una pronuncia di addebito che costituisce, in base ai principi della responsabilità aquiliana, il presupposto cui agganciare la richiesta risarcitoria, esclude pertanto il fondamento della pretesa risarcitoria.
Tribunale Lecce, sent., 20 gennaio 2022, n. 135
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