I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all’apertura dell’amministrazione di sostegno. Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell’impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della “translatio judicii” Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 32071 del 12 dicembre 2018 |
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