l’esistenza di un rapporto amicale tra vittima e “persecutore”, così come desunta da un messaggio vocale prodotto in giudizio, risulta incompatibile con il reato di stalking. Tale reato richiede infatti, che la vittima provi uno stato di ansia, paura e un timore per la propria o altrui incolumità, che non sono stati rilevati, proprio in virtù della confidenza che, nel caso di specie, esisteva tra i due soggetti coinvolti.
Cassazione penale, sentenza n. 36621/2019
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