No mobbing se gli incarichi del lavoratore, sebbene poco prestigiosi, rientrano nelle sue mansioni.

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Non sussiste alcun disegno persecutorio nei confronti del dipendente solo perché viene spesso chiamato a sostituire colleghi e viene utilizzato in uffici e con compiti diversi. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 4174/15, pubblicata il 2 marzo dalla sezione lavoro della Cassazione.
Secondo i Giudici va escluso che a far ammalare il dipendente comunale siano stati i suoi superiori quando lo destinavano agli incarichi più vari, dalle notifiche in qualità di messo fino all’ufficio che si occupa dei furti di bestiame. Infatti, tutti gli incarichi attribuiti al dipendente del piccolo Comune di provincia rientrano nelle mansioni previste da contratto per l’impiegato con mansioni di esecutore operativo specializzato. Quindi nessuno stress sarebbe riconducibile alla dequalificazione impostagli dall’amministrazione. Il mobbing si configura solo quando le condotte vessatorie a carico del lavoratore sono tutte collegate nell’ambito di un unico disegno persecutorio che ha durata apprezzabile nel tempo. Confermato pertanto il licenziamento.

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