Niente assegnazione della casa coniugale, destinata solo formalmente ad abitazione familiare, ma di fatto mai abitata dall’ex coniuge. Lo ha affermato la Rigettato il ricorso della moglie separata contro la sentenza che aveva respinto la domanda di assegnazione della casa coniugale. Il rigetto della domanda di assegnazione della casa di proprietà esclusiva del marito, che «pacificamente non è mai stata adibita ad abitazione del nucleo familiare, è coerente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’assegnazione della casa familiare prevista dall’articolo 155 quater Cc, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità».
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