Dopo dodici anni di separazione “di fatto”, non vale chiedere l’addebito della separazione.
La Corte ha ritenuto insussistente il nesso causale tra l’allontanamento dell’ex marito e la crisi coniugale, valorizzando il disinteresse manifestato dalla ricorrente al ripristino dell’unità familiare, desunto dal fatto che la convivenza era cessata nel 2001, il giudizio di separazione era instaurato dal marito nel 2013, dopo oltre dodici anni, senza che l’ex moglie avesse assunto alcuna iniziativa nel frattempo, diretta a contrastare o ad opporsi alla situazione relazionale determinatasi. La Corte d’appello ha ritenuto il comportamento della M. di acquiescenza ad una situazione (allontanamento del marito) compresa, giustificata e nei fatti condivisa, riconducibile alla pari volontà dei coniugi di porre fine alla vita comune, concretizzata dal C. allontanandosi da casa, avendo i coniugi ricostituito, a distanza di così tanto tempo, assetti di vita familiare in totale distacco l’uno dall’altro
Cassazione civile, Sez. VI-1, 5 maggio 2021 n. 11746
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