Niente mantenimento per il figlio maggiorenne senza interesse allo studio…deve lavorare

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In base al principio dell’autoresponsabilità, il figlio, raggiunta la maggiore età, qualora non dia prova di andare molto bene a scuola con l’aspettativa di intraprendere o proseguire con profitto gli studi universitari, dovrà reperire un’occupazione senza continuare a gravare sul genitore in attesa di procacciarsi l’attività lavorativa ritenuta più vantaggiosa ed idonea alle proprie aspirazioni nonché alla propria preparazione scolastica; non si può, infatti, pretendere che il genitore continui a mantenere un figlio con capacità lavorativa acquisita fino a quando le condizioni del mercato consentano lo svolgimento di un’attività all’altezza delle aspettative e dei desiderata del figlio stesso: ne consegue che deve essere revocato il contributo al mantenimento del maggiorenne a carico del padre divorziato laddove il lungo lasso di tempo intercorso dal raggiungimento della maggiore età deve portare a ritenere doverosamente acquisita dal figlio la capacità lavorativa necessaria per permettere un inserimento nel mondo del lavoro a prescindere da ogni aspettativa lavorativa.
Corte d’Appello di Bari sentenza 1391, sezione Prima del 22-09-2022

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