L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne cessa dalla sua raggiunta indipendenza economica, tanto più se ha lasciato la casa della madre; se poi il figlio ha espressamente rinunciato a tale assegno, di certo non lo può richiedere, per suo conto, la madre.
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 22951, la quale ha stabilito che la cessazione dell’obbligo paterno di versare l’assegno per il figlio maggiorenne economicamente indipendente decorre dall’epoca della raggiunta autonomia economica.
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