Niente addebito se la crisi è da tempo in atto e la convivenza è formale

Addebito della separazione al coniuge che faceva uso di droga e alcol
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Monitoraggio dei servizi sociali anche in caso di affido esclusivo
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In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Ne consegue che si esclude l’addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente forma. Così ha stabilito la 


Cass. civile ordinanza 8 novembre 2022, n. 32837.

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