Niente addebito alla moglie che lascia la casa coniugale quando la crisi è oramai irreversibile.
Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza 11785/2016, confermando la decisione della Corte d’Appello che aveva ritenuto non provati i comportamenti violativi di doveri coniugali di fedeltà e di assistenza da parte della moglie e al contempo ha deciso che l’allontanamento dal domicilio coniugale da parte della stessa è avvenuto “in prossimità del giudizio di separazione, quando la frattura tra i due coniugi era già apparsa irreversibile”.
Per cui, ciò fa riscontrare “l’assenza di un nesso causale tra tale atto e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza”.
La decisione è conforme ai criteri legislativi e giurisprudenziali anche sull’assegno di mantenimento che va confermato in modo da dare la possibilità al “coniuge più debole economicamente di conservare con i propri mezzi un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”.
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