La trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale è ammessa nei soli casi previsti dall’art. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ. o dell’art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi. In applicazione di questo principio si deve negare che nel caso di specie esista, tra la domanda principale di separazione e quella avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento della rata del mutuo, un nesso di connessione in grado di giustificare la trattazione in questo giudizio, assoggettato al rito speciale, di tale ultima domanda
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