nei procedimenti di separazione e divorzio con rito camerale in appello la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed e` quindi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato il pieno contraddittorio tra le parti, anche in considerazione della peculiarità del procedimento, ove tutti i provvedimenti vengono assunti “rebus sic stantibus” e dunque possono essere travolti da fatti successivi alla loro adozione.
In materia di famiglia il Giudice di Appello deve infatti valutare anche le circostanze sopravvenute, oltre a quelle eventualmente dedotte davanti al Tribunale e non considerate, in ordine all’obbligo di mantenimento dei figli e del coniuge, e al tempo stesso deve ritenersi ammissibile ogni produzione documentale, anche nuova, che appaia utile a tale giudizio
Corte App. Bologna Sentenza n. 967 / 2023