In caso di rifiuto del minore (pre-adolescente) ad un rapporto continuativo con il genitore, le visite possono essere sospese in attesa che i servizi sociali attuino la ripresa dei rapporti
Nel caso in cui la minore, ormai sedicenne, nel corso della CTU espletata dal giudice territoriale si sia ripetutamente espressa nel senso di non voler intrattenere un rapporto continuativo con il padre, il giudice può sospendere le visite padre e figlia, demandando ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore. Tale orientamento non coercitivo appare correttamente motivato dall’esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili ma di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia |
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Cass. civ. Sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170 |
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