Matrimonio: chi risponde dei debiti assunti dai coniugi in comunione dei beni?

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Marito e moglie sono responsabili per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia e ne rispondono col patrimonio comune, se non basta anche con i beni personali.

 

Entrambi i coniugi rispondono dei debiti contratti durante la vigenza della comunione legale.

Precisamente, gravano sulla comunione i debiti riguardanti (art. 186 cod. civ.):

1)      pesi e oneri gravanti sui beni comuni al momento dell’acquisto (mutui, ipoteche, imposte, ecc.);

2)      debiti per amministrare e gestire i beni stessi (i debiti sorti successivamente all’acquisto dei beni comuni e concernenti l’amministrazione ordinaria, ossia le spese di gestione, ad esempio le spese condominiali, di manutenzione, d’assicurazione);

3)      spese per il mantenimento della famiglia e l’istruzione ed educazione dei figli ed ogni altra obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia (alimentazione, vestiario, arredamento della casa, cure mediche, vacanze, ecc.);

4)      ogni altra obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

 

Debiti contratti da un solo coniuge nell’interesse della famiglia

Che succede, invece, se i debiti vengono contratti da un coniuge separatamente, ma nell’interesse della famiglia?

In questo caso, i coniugi rispondono prima con i beni della comunione, e in un secondo momento con quelli personali (art. 191 cod. civ.):

1)      in primo luogo, i creditori aggrediscono i beni facenti parte della comunione;

2)      se i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti, e il debito è stato contratto da un solo coniuge, questi risponde con tutti i suoi beni dell’intero debito;

3)      se i beni del coniuge contraente non sono ancora sufficienti ad estinguere il debito, i creditori possono attaccare i beni dell’altro coniuge, estraneo al contratto, ma solo nella misura massima della metà del credito.

 

Cosa accade in caso di separazione dei coniugi

Occorre distinguere:

1) debiti assunti prima della separazione, anche da uno solo dei coniugi nell’interesse della famiglia: vale la regola detta in precedenza

2) debiti assunti da ciascun coniuge separatamente dopo il provvedimento di separazione (che è causa dello scioglimento della comunione legale): ciascuno è responsabile del debito esclusivamente con i propri beni, e i beni acquistati restano di esclusiva proprietà.

 

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