E’ possibile ottenere l’annullamento del matrimonio per errore dovuto all’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge, ma occorre provare la mancata conoscenza dell’infermità prima della celebrazione del matrimonio. Non è possibile, invece, ottenere l’annullamento se già si è a conoscenza della patologia del futuro coniuge, nonostante le difficoltà relazionali sorte durante la vita matrimoniale.
I presupposti per ottenere l’annullamento del matrimonio per malattia del coniuge sono tre (artt. 122-129 bis c.c.):
L’ignoranza sulla presenza della malattia non si può presumere ma va provata.
Con la sentenza C. App. Napoli, sent. n. 4053/2017 del 9.10.2017 ad esempio i giudici chiariscono che la mancata conoscenza della patologia deve essere dimostrata e solo tale prova può condurre all’annullamento del matrimonio, senza che possano rilevare sotto il profilo probatorio eventuali difficoltà relazionali manifestatesi dopo il matrimonio.
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