In tema di separazione personale, la scelta del coniuge affidatario dei figli minori di andare a vivere in altro luogo e di non chiedere l’assegnazione della casa familiare, che spetterebbe di diritto, può essere dettata dalle più svariate ragioni, legate alle nuove esigenze di vita, ma non costituisce di per sé un comportamento concludente idoneo a esprimere il consenso all’utilizzo dell’immobile da parte dell’altro coniuge.
Tribunale di Torino sentenza n. 3958/2021.
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