il rapporto genitori/figli è divenuto molto più flessibile. E in funzione di ciò sussiste il pieno diritto del padre di chiedere, in considerazione anche delle diverse esigenze e necessità delle figlie conseguenti alla loro crescita, una modifica delle condizioni di frequentazione delle minori.
La modifica delle disposizioni relative al contributo al loro mantenimento era stata chiesta dal padre anche in funzione di una diminuita capacità reddituale, rimasta indimostrata, ma la richiesta è stata accettata, tenuto conto della rimodulazione del diritto di visita e frequentazione delle minori da parte del padre e del relativo obbligo di mantenimento diretto durante i richiamati periodi.
Cass. civile ordinanza n. 3203/21.
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