Mantenimento per la figlia anche se il padre chiude una ditta e la riapre sotto altro nome

Trust: accolta la domanda di revocatoria ordinaria ma il trust non è nullo
5 settembre 2015
Cessa l’assegno per l’ex che convive stabilmente, anche se il nuovo compagno è più povero dell’ex marito.
10 settembre 2015
Il padre continua a versare il mantenimento per la figlia anche se ha chiuso la ditta individuale,  poi riaperta con lo stesso oggetto sociale dalla sua convivente. Per la revisione dell’assegno di mantenimento per i figli occorre che intervenga una modifica delle condizioni economiche dei genitori, tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale tra essi e da incidere sul contenuto dell’obbligo di mantenimento, che deve essere proporzionale alle loro sostanze e capacità di lavoro.

E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 17852 del 9 settembre 2015 in un caso in cui il padre aveva chiesto la diminuzione dell’assegno per la figlia adducendo di aver chiuso la propria ditta individuale con conseguente mutamento della propria situazione economica. In causa era invece stato dimostrato che dopo la chiusura della ditta l’uomo aveva continuato a versare il mantenimento, e che la ditta cessata era stata poi aperta dalla sua nuova convivente sotto altro nome ma con lo stesso oggetto sociale. Inoltre, alla medesima era stato alienato, da parte dell’uomo, un immobile di pregio

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