E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 17852 del 9 settembre 2015 in un caso in cui il padre aveva chiesto la diminuzione dell’assegno per la figlia adducendo di aver chiuso la propria ditta individuale con conseguente mutamento della propria situazione economica. In causa era invece stato dimostrato che dopo la chiusura della ditta l’uomo aveva continuato a versare il mantenimento, e che la ditta cessata era stata poi aperta dalla sua nuova convivente sotto altro nome ma con lo stesso oggetto sociale. Inoltre, alla medesima era stato alienato, da parte dell’uomo, un immobile di pregio
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