A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all’apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto»
Cass. civ., sez. I, sent. 18 luglio 2019, n. 19455
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