È legittimo quantificare l’assegno di contributo indiretto al mantenimento di figli in misura proporzionale ai redditi dei genitori, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, nell’osservanza dell’art. 337-ter, quarto comma, c.c.. e così, anche, la misura percentuale delle spese straordinarie gravanti su ciascuno degli obbligati, il tutto per un giudizio comprensivo, anche, del carattere prevalente del collocamento dei minori presso il padre e della sua corrispondente incidenza, nella maggiore misura del praticato mantenimento diretto, sull’assegno perequativo.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 14 febbraio 2022, n. 4794.
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