Non risulta in sé sufficiente i fini dell’accoglimento della domanda di contribuzione del coniuge cui non è addebitabile la separazione, la mera constatazione del mancato svolgimento di un’attività lavorativa, tanto più che in materia vige il principio per cui l’onere della prova del diritto al mantenimento in seguito a separazione personale incombe su chi il mantenimento richieda, dovendosi comunque tenere in considerazione anche l’attitudine del coniuge al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, che costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
Trib. Frosinone, sentenza 838 del 24-07-2023